Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46,
rende noto
che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto per disabili e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire, al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione e cioè fra martedì 10 FEBBRAIO e lunedì 2 MARZO 2026, una richiesta attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora.
Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi almeno di 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.