AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2026
02-02-2026

Descrizione
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2026
Il Responsabile dell’Area
Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Culturali
In esecuzione della propria determinazione reg. gen. n. 131 del 30/01/2026,
RENDE NOTO
Che i nuclei familiari che vivono in condizione di fragilità abitativa, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono presentare domanda per accedere al Fondo regionale destinato al contrasto dell’emergenza abitativa, ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025, avvalendosi della procedura a sportello adottata in conformità alle “Linee guida regionali in materia di contrasto all’emergenza abitativa”, approvate con Decreto Dirigenziale n. 429 del 17/12/2025, pubblicato sul BURC n. 90 del 22/12/2025.
Possono partecipare all’Avviso coloro che si trovino in condizione di fragilità e/o emergenza abitativa, come specificato mediante due differenti misure.
ART. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1
Per la Misura 1 sono necessari i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ovvero di cittadini stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominata;
b) residenza nella Regione Campania;
c) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
d) attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile 'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, L’ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi e) l'importo di euro 10.140,00;
f) non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica
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